TIROCINI FORMATIVI
Che cos'è
Il tirocinio è un'esperienza formativa e di orientamento, finalizzato alla crescita personale e professionale del tirocinante mediante l'acquisizione di competenze specifiche. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione. E', comunque, una "esperienza sul campo" che arricchisce il proprio curriculum personale.
Chi può attivarli
I tirocini possono essere attivati dai datori di lavoro pubblici e privati e costituiscono un valido strumento per effettuare una preselezione del personale senza essere obbligati all'assunzione; al termine viene rilasciata una dichiarazione che attesta l'esperienza svolta.
Destinatari
La L.R. 5 agosto 2013, n. 23 definisce tre categorie di tirocini ed individua i potenziali destinatari:
a. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età;
c. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
Durata
1. La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o scolastico in corso e l’inizio di quello successivo.
3. Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.
4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, come individuata ai commi 1 e 2, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
Modalità Procedurali
I soggetti promotori e i datori di lavoro ospitanti devono stipulare una convenzione allegando un progetto formativo individuale con l'indicazione degli obiettivi e delle finalità perseguite nel tirocinio.
Il tirocinio non può essere utilizzato: per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
I tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse.
Il soggetto ospitante deve provvedere alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9/bis della legge 608/96 (così come novellato dall'art. 1, comma 1180, della legge 296/06).
Notizie Utili
- Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato;
- I soggetti ospitanti devono provvedere ad assicurare il tirocinante contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL e attivare apposita polizza presso un'assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile; le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo;
- I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico/organizzativo, mentre i datori di lavoro ospitanti devono indicare nella convenzione il Tutor Aziendale.
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