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  PROCEDURE AMM.VE * INDENNITA' DI MATERNITA'
 
Indennità di maternità

INDENNITA' DI MATERNITA'

L'indennità di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti, può essere richiesta anche da cittadine straniere a patto che sia confermata la maternità e che sia effettivamente iniziato il rapporto di lavoro. Può essere richiesta in presenza di qualsiasi contratto di lavoro sia subordinato che autonomo.
Tale indennità viene riconosciuta ed erogata dall'INPS:

- alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo)
- alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):

  • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro 
  • il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
- alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
- alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
- alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
- alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt. 2 e 57 del T.U.)

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (T.U.).
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'INPS :
www.inps.it

- Prestazioni sostegno al reddito

 

 
 

 


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