Untitled Document
SINTESI
Provincia
Home Home Cerca Mappa Contatti Aiuto Disabili
Regione
home Istruzione&Formazione Cittadino Area Personale
  PROCEDURE AMM.VE * DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITA'
 
DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITA'

DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITA'

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha introdotto nuove norme in materia di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)” per cittadini disoccupati.

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’ Impiego ”.

La dichiarazione di immediata disponibilità è rivolta a tutti i soggetti che:

sono in età lavorativa (se minori devono aver compiuto 16 anni ed assolto l’obbligo scolastico secondo la vigente normativa italiana);
sono in regola con la normativa sul soggiorno (comunitari e non comunitari);
sono privi di impiego e dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).

Alla luce delle nuove norme, quindi, possono rilasciare la DID coloro che sono privi di lavoro e sono effettivamente alla ricerca di una occupazione.

Chi non può rilasciare la DID?

Occupati in un’attività lavorativa.

Rientrano in questo caso, oltre che i lavoratori dipendenti, anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo di tipo occasionale, da cui deriva un reddito di scarsa intensità, e in genere coloro che sono titolari di Partita Iva (si può considerare soggetto privo d’impiego e, quindi, disoccupato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015, il titolare di una Partita Iva non movimentata nei dodici mesi precedenti la presentazione della DID).

Chi si trova nella condizione di “non occupazione”.

Rientrano in questo caso coloro che non stanno effettivamente cercando una occupazione, ma hanno solo necessità di prestazioni ed agevolazioni sociali o sanitarie. La norma vigente (Art. 19 comma 7 del D.Lgs. 150/2015) svincola dall’adempimento della DID la fruizione delle prestazioni di carattere sociale o sanitario, legandole esclusivamente alla condizione di “non occupazione” che deve essere autocertificata dall’utente.

Come si rilascia la DID?

Se si è in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione (essere privi di un impiego ed essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego), la DID si può rilasciare sia presentandosi personalmente al Centro per l’impiego, sia on-line, utilizzando l’applicazione del portale (le informazioni per l’accreditamento sono presenti nella Home page del portale – Servizi – CITTADINO).

Si rammenta anche che, come previsto dall’ art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015, la domanda di NASpI, DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i rapporti di collaborazione coordinata) e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Per dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego, è sufficiente presentarsi personalmente al Centro per l’Impiego con i seguenti documenti:
codice fiscale;
documento d’identità (i cittadini non comunitari dovranno esibire permesso di soggiorno in corso di validità che consente l’attività lavorativa).

Cosa fare dopo aver rilasciato la DID

Tutti coloro che dichiarano il proprio stato di disoccupazione con la DID sono tenuti per legge a partecipare alle misure di politica attiva (per esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione) previste per loro dal Centro per l’impiego, in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Dopo aver effettuato la DID, sia personalmente sia on-line, entro 30 giorni dalla data di registrazione, il disoccupato dovrà contattare il Centro per l’Impiego, per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PDSP) con l’operatore responsabile dell’attività che gli sarà assegnato, al fine di definire le modalità di partecipazione ad attività utili all’accompagnamento verso nuove opportunità lavorative.

Se il disoccupato è tale a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro e risulta beneficiario delle prestazioni a sostegno del reddito, dopo aver effettuato la DID, dovrà contattare il Centro per l’Impiego, per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PDSP) con l’operatore responsabile dell’attività che gli sarà assegnato, entro 15 giorni dalla data di registrazione. Si tratta di un accordo formale tra il lavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro.

Successivamente alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PDSP), il disoccupato dovrà seguire il percorso definito con l’operatore. Qualora ciò non accadesse senza giustificato motivo, verranno applicate le sanzioni come previste dalla normativa in vigore.

Tutte le norme e procedure sopra descritte si applicano anche alle persone con disabilità che intendono avvalersi dei servizi del collocamento mirato, previsti dalla L. 68/99.

La sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PDSP) è obbligatoria.

ATTENZIONE: I Centri per l'impiego verificano che i propri utenti mantengano le condizioni necessarie per conservare lo stato di disoccupazione secondo le nuove indicazioni del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Pertanto, il Centro per l’Impiego, anche in un momento successivo alla conferma, potrebbe chiudere automaticamente il patto di servizio personalizzato e far decadere dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità. In questi casi il lavoratore sarà invitato a recarsi al Centro per l'impiego, per verificare le informazioni presenti nel D.B.

 


W3C Member  Sito Ufficiale del W3C  Validato CSS