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Disabili

IL SERVIZIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

E' una struttura della Provincia di Taranto- Settore 7° — Agenzia del Lavoro e Formazione Professionale — Ha competenze specifiche riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro sia delle persone disabili sia delle persone appartenenti alle categorie protette.

Il Servizio Collocamento Obbligatorio, che si occupa del collocamento mirato, offre informazioni e consulenza sui requisiti per l'iscrizione alla lista speciale, rilascia tutte le certificazioni previste dalla legge, fa colloqui per definire il profilo socio-lavorativo del disabile, comunica le offerte di lavoro, redige le graduatorie, individua le aziende disponibili e i relativi obblighi occupazionali, gestisce le pratiche amministrative per l'avviamento al lavoro.

In materia di lavoro e occupazione dei soggetti diversamente abili, l’atto normativo di maggiore rilevanza è la Legge del 12 marzo 1999, n. 68Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che persegue lo scopo di favorire l’inserimento occupazionale delle persone con disabilità, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Il Decreto Legislativo n.151/2015 modifica la Legge 68/1999 con l’obiettivo di sostenere l’inclusione socio-lavorativa anche attraverso una semplificazione delle procedure esistenti. In particolare, la norma prevede l’adozione di nuove linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, che integrano i vari soggetti coinvolti e valutano in maniera onnicomprensiva tutti gli aspetti pertinenti l’inserimento, al fine di omogeneizzare le varie pratiche già esistenti sul territorio.

A CHI SI RIVOLGE

COSA OFFRE ALLE PERSONE DISABILI

COSA OFFRE ALLE AZIENDE

COME ISCRIVERSI

I SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

INVALIDI CIVILI

INVALIDI DEL LAVORO

INVALIDI DI GUERRA, INVALIDI CIVILI DI GUERRA, INVALIDI PER SERVIZIO

SORDOMUTI E MINORATI DELLA VISTA

ORFANI O VEDOVE DI CADUTI SUL LAVORO

ORFANI O VEDOVE DI CADUTI PER CAUSE DI SERVIZIO O DI GUERRA

EQUIPARATI AGLI ORFANI O VEDOVE DEL LAVORO

EQUIPARATI AGLI ORFANI O VEDOVE DI SERVIZIO O DI GUERRA

PROFUGHI

VITTIME DEL DOVERE/TERRORISMO

 

A CHI SI RIVOLGE:

Alle persone disabili e, in generale, alle persone appartenenti alle diverse categorie protette. Alle aziende soggette all’obbligo previsto dalla L. 68/99 e ai datori di lavoro che intendono realizzare un inserimento lavorativo di persone disabili.

COSA OFFRE ALLE PERSONE DISABILI:

Consulenza e informazioni sulle procedure previste dalla normativa, sulle modalità di autocandidatura alle aziende, sulle opportunità di inserimento lavorativo e di formazione professionale presenti nel territorio, nonché informazioni sui servizi erogati dagli enti e dagli istituti competenti sul territorio. Iscrizione e gestione elenchi e graduatorie dei disabili. Colloqui mirati per la conoscenza delle competenze e delle potenzialità lavorative di coloro che cercano un’occupazione. Proposte di inserimento lavorativo sulla base dei posti disponibili.

COSA OFFRE ALLE AZIENDE:

Consulenza e informazioni alle aziende sulla normativa riguardante il collocamento dei disabili e delle categorie protette, sulle modalità attuative delle procedure amministrative, sulle agevolazioni e benefici previsti dalla normativa nazionale, regionali. Colloqui rivolti ai datori di lavoro per individuare le competenze utili nel contesto aziendale, le modalità, le tipologie di inserimento ed i programmi di assunzione adeguati all’organizzazione dell’impresa. Segnalazione alle aziende dei candidati ritenuti idonei al profilo professionale richiesto per favorire la scelta nelle assunzioni nominative

Gli avviamenti al lavoro possono avvenire – nel settore privato - tramite chiamata nominativa, attraverso una convenzione che preveda un programma dove si indicano i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.

Dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n.151/2015 la chiamata nominativa da parte dell’azienda e degli enti pubblici economici può essere preceduta da una preselezione delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato, svolta dagli uffici competenti e basata sulle qualifiche e sulle modalità concordate con il datore di lavoro.

Qualora nessuna delle due modalità porti ad un risultato occupazionale, resta in capo al Servizio Collocamento Obbligatorio l’avviamento numerico anche sui presenti.

I criteri sui quali le graduatorie sono formulate sono:

- l'anzianità d'iscrizione;
- il carico familiare;
- la condizione economica (qualsiasi tipo di reddito lordo).

Inoltre, il grado d'invalidità incide solo per la graduatoria per il pubblico impiego.

L'Ente pubblico fa richiesta numerica di un lavoratore disabile oppure orfano ed equiparati al Servizio collocamento mirato, esclusivamente per le assunzioni di personale inquadrato nei ruoli giuridici A e B1 (titolo di studio di scuola media inferiore) e specificando l'esatta qualifica di cui necessita. In base all'avviso inviato dall'Ente, viene realizzata una graduatoria delle persone che si presentano e che chiedono di partecipare alla “chiamata”. Il Servizio segnala all'Ente la prima persona disabile della graduatoria, avviabile al lavoro e per quel territorio, in possesso della qualifica richiesta; l'Ente quindi convoca il candidato per effettuare la prova attitudinale e valutare la sua idoneità alla mansione. Nel caso in cui il candidato superi la prova, l'Ente procederà all'assunzione. In caso contrario, l'Ufficio provvederà a trasmettere all'Ente il secondo nominativo in graduatoria e così via fino all'individuazione del soggetto ritenuto idoneo.

COME ISCRIVERSI:

Per avere diritto ai servizi erogati dal collocamento mirato, la persona disabile, oltre al riconoscimento del grado di invalidità da parte dell'Asl, deve iscriversi agli elenchi speciali tenuti dai Centri per l'Impiego. In questo modo può usufruire di una serie di servizi utili al proprio inserimento lavorativo.

Le persone con disabilità, che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dal Servizio del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell’art. 8 della legge 68/99. L'iscrizione è subordinata al perdurare dell’iscrizione nelle liste del Collocamento Ordinario.

Possono iscriversi solo coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile.

Vi si possono iscrivere altresì i lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Per l'iscrizione bisogna recarsi presso il Centro per l'Impiego e presentare la documentazione richiesta. Non è obbligatorio rivolgersi al CPI di residenza, ma in ogni caso dovrà essere richiesta la cancellazione dall’elenco dove si era precedentemente iscritti.

I requisiti di cui occorre essere in possesso sono due: stato di disoccupazione e stato invalidante. Sul primo aspetto, la Circolare n.34/2015 ha fornito dei chiarimenti rispetto alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n.150/2015.

L'iscrizione negli elenchi è indispensabile anche per le assunzioni con chiamata nominativa.

Presso i servizi per il collocamento mirato è istituito, inoltre, un "Comitato Tecnico", composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, che è competente per la valutazione della compatibilità delle residue capacità lavorative con la posizione lavorativa domandata, per la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo della persona disabile, al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151, nell'ottica di semplificazione del procedimento per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, l'Albo Professionale Nazionale dei Centralinisti Telefonici non vedenti è stato soppresso. Pertanto, con decorrenza 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del suddetto decreto, per l'avviamento al lavoro, le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista, si iscrivono nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza.

I SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO:

La legge 68/99 all'art. 1 definisce gli aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle seguenti categorie:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

In attesa di una disciplina organica possono usufruire del collocamento obbligatorio di cui all'art. 18 della legge 68/99 altre categorie protette, che sono:

- gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407 (questi ultimi anche se non disoccupati).

Per l’iscrizione, gli interessati devono produrre i seguenti documenti:

INVALIDI CIVILI:

- Verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile dal quale risulti una percentuale d’invalidità superiore al 45% (originale e fotocopia o fotocopia autenticata);
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Titolo di studio o autocertificazione;

- Verbale con relazione conclusiva dell’accertamento delle residue capacità lavorative rilasciato dalla Commissione Sanitaria costituita ai sensi dell’art.4 della legge n.104/92 (originale e fotocopia o fotocopia autenticata). Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato alla ASL la richiesta per essere sottoposti a quest’ultimo accertamento e siano in attesa della convocazione da parte della Commissione Sanitaria, possono produrre la ricevuta della domanda e saranno iscritti con riserva.

* Per l’iscrizione utile soltanto ai fini dell’ottenimento dell’assegno mensile così come previsto dall’art.13 della Legge 118/71, gli interessati non dovranno presentare domanda c/o la ASL ai sensi dell’art.4 della L.104/92 ma la restante documentazione sopra citata.

INVALIDI DEL LAVORO:

- Verbale dell’INAIL dal quale risulti il riconoscimento di una percentuale d’invalidità superiore al 33% (originale e fotocopia o fotocopia autenticata);
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Verbale con relazione conclusiva dell’accertamento delle residue capacità lavorative effettuato dalla competente Commissione INAIL ( originale e fotocopia o fotocopia autenticata).

INVALIDI DI GUERRA, INVALIDI CIVILI DI GUERRA, INVALIDI PER SERVIZIO:

- Mod. 69/TER Decreto del Ministero del Tesoro o dichiarazione dell'Ente di appartenenza dal quale risulti il riconoscimento di minorazioni ascritte ad una categoria compresa fra la prima e l’ottava;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

SORDOMUTI E MINORATI DELLA VISTA:

- Verbale rilasciato dalla Commissione ASL condizioni di visive e del sordomutismo;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
• per i sordomuti copia della richiesta della visita ai sensi dell’art.4 della L.104/92 per l’accertamento delle residue capacità lavorative.

ORFANI O VEDOVE DI CADUTI SUL LAVORO:

- Dichiarazione INAIL attestante che il genitore o il coniuge è deceduto per cause di lavoro;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

ORFANI O VEDOVE DI CADUTI PER CAUSE DI SERVIZIO O DI GUERRA:

- Decreto del Ministero/Ente di appartenenza attestante che il genitore o il coniuge è deceduto per cause di servizio;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

EQUIPARATI AGLI ORFANI O VEDOVE DEL LAVORO:

- Dichiarazione INAIL attestante che il genitore o il coniuge è totalmente inabile per cause di lavoro;
- Estratto dell’atto di nascita da cui risulta la paternità;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

EQUIPARATI AGLI ORFANI O VEDOVE DI SERVIZIO O DI GUERRA:

- Decreto del Ministero/Ente di appartenenza di concessione di pensione privilegiata a vita di 1^ categoria attestante che il genitore o il coniuge è totalmente inabile per cause di servizio;
- Estratto dell’atto di nascita da cui risulta la paternità;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

Nota bene: gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore o del riconoscimento allo stesso della prima categoria. A tal fine, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

PROFUGHI:

- Certificazione rilasciata dalla Prefettura o dal Consolato;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

VITTIME DEL DOVERE/TERRORISMO:

- Certificazione rilasciata dal Ministero dell’Interno relativo alla concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere e attentati terroristici e/o mafiosi;
- Attestato d’iscrizione negli elenchi del collocamento ordinario;
- Titolo di studio o autocertificazione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

 

 


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